L’Avvocato Pitorri, a detta di molti avvocati, il miglior  avvocato a Roma esperto di immigrazione, ci dirà attraverso questo articolo come gestire al meglio la carte di soggiorno per gli stranieri e i documenti per gli stranieri.

Nonostante siano usati spesso come sinonimi erroneamente, vi sono sostanziali differenze tra il permesso di soggiorno di lungo periodo e la carta di soggiorno: il primo, infatti, consiste nel permesso che viene rilasciato allo straniero che è in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno valido, che dimostra la disponibilità di un reddito minimo e di un alloggio idoneo; la carta di soggiorno, invece, ha assunto un significato diverso dal 1° aprile 2007, quando è entrato in vigore anche il permesso di soggiorno di lungo periodo prima citato: a partire da questa data, con la carta di soggiorno si va a definire il titolo di soggiorno conferito agli stranieri familiari di cittadini comunitari e italiani residenti sul territorio italiano e che possiedono i requisiti determinati dal Decreto Legislativo n.30 art.10 del 6 febbraio 2007: vediamo insieme quali sono. 

Requisiti per la richiesta della carta di soggiorno per stranieri

La Carta di soggiorno, dice l’Avvocato Iacopo Pitorri di Roma, per stranieri può essere richiesta (secondo l’art. 9 del Decreto Legislativo n.286/98 e succ. mod. artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.) dagli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 6 anni e titolari di un permesso di soggiorno che consente un numero illimitato di rinnovi, ovvero quelli per motivi di famiglia, di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di lavoro autonomo, di asilo politico, di residenza elettiva, motivi religiosi e status di apolidia). Si tratta di un documento di durata indeterminata e che, per i primi 5 anni dal suo rilascio, costituisce anche un documento di identificazione personale; al termine dei primi 5 anni, il rinnovo può essere richiesto dall’interessato, corredato da nuove fotografie.

Dichiarazione del reddito minimo e motivi di esclusione dal rilascio

Oltre ai requisiti di cui sopra, è necessaria la dichiarazione di un reddito minimo per i singoli stranieri privi di familiari a carico in Italia, il cui importo annuo minimo deve essere pari all’assegno sociale; altrimenti, nel caso in cui la carta di Soggiorno venga richiesta anche dal coniuge e i figli minori conviventi dello straniero, deve essere dimostrato un reddito minimo che sia sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (secondo le tabelle riportati sul portale dell’immigrazione). La carta di soggiorno, infine, non viene rilasciata a chi non rispetta i requisiti di cui sopra o a chi è soggetto a giudizio per uno dei delitti elencati agli artt. 380 e 381 c.p.p., per gli stessi motivi, essa può essere revocata.